Perquisizioni negli uffici degli avvocati: l’art. 103 c.p.p. si applica anche al difensore indagato

Abstract

Con l’ordinanza n. 22178/2026 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il contrasto sull’ambito dell’art. 103 c.p.p., chiedendo se le garanzie previste per gli atti di ricerca della prova negli uffici dei difensori operino anche quando l’avvocato sia personalmente sottoposto a indagine. L’ordinanza ricostruisce gli indirizzi contrapposti e la loro tensione con precedenti delle Sezioni Unite. All’udienza del 24 settembre 2026 la questione è stata decisa:  le garanzie si applicano anche quando il difensore è la persona sottoposta a indagine.

Il caso esaminato dalla Corte

La vicenda riguardava un avvocato indagato, in concorso con altri, per il reato di cui agli artt. 110 e 356 c.p., contestato in relazione alla fraudolenta esecuzione di un contratto di locazione immobiliare stipulato nel 2008 tra AMEC Immobiliare s.r.l. e il Comune di Bari, al quale era poi subentrato il Ministero della Giustizia. Secondo l’ipotesi investigativa, il professionista, ritenuto co-amministratore di fatto e titolare di quote della società, avrebbe violato dolosamente gli obblighi contrattuali relativi alla manutenzione dell’immobile.

Il Tribunale di Bari aveva respinto il riesame del decreto di perquisizione e sequestro. Nel ricorso per cassazione erano state formulate, tra le altre, due censure: la mancata indicazione dei criteri di selezione del materiale informatico e la violazione delle garanzie dell’art. 103 c.p.p. La perquisizione era stata eseguita in un immobile diverso dallo studio indicato presso il Consiglio dell’Ordine, corrispondente alla residenza anagrafica del ricorrente; durante le operazioni era emerso che il luogo veniva utilizzato come ufficio da più professionisti, tra cui lo stesso ricorrente e altri avvocati.

Il nodo devoluto alla Cassazione riguardava quindi l’applicabilità delle garanzie previste per gli uffici dei difensori quando il professionista interessato dall’atto investigativo sia, nello stesso procedimento, anche indagato.

Le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p.

L’art. 103 c.p.p. disciplina garanzie diverse, che non vanno sovrapposte. Il primo comma individua i casi nei quali sono consentite ispezioni e perquisizioni negli uffici dei difensori. Il secondo vieta, presso i difensori, il sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

Il terzo comma prevede che, prima di un’ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria avvisi, a pena di nullità, il Consiglio dell’Ordine forense, così da consentire al presidente o a un consigliere delegato di assistere alle operazioni. Il quarto comma stabilisce che alle perquisizioni e alle ispezioni nell’ufficio proceda personalmente il giudice oppure, durante le indagini preliminari, il pubblico ministero munito di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

La funzione di queste regole è proteggere l’effettività della difesa e il segreto professionale, evitando che l’attività di ricerca della prova determini un’indebita conoscenza di atti e informazioni appartenenti a rapporti difensivi. Il loro ambito, tuttavia, era stato interpretato in modo non uniforme quando l’avvocato sottoposto all’atto fosse anche indagato.

Il contrasto nella giurisprudenza

Un primo orientamento, nel solco delle Sezioni Unite De Gasperini e Grollino del 1993, ritiene che le garanzie non siano limitate al procedimento nel quale si svolge l’attività investigativa. Esse operano quando gli atti di ricerca sono eseguiti nell’ufficio di un professionista che abbia assunto la difesa di assistiti, anche in procedimenti diversi. In questa prospettiva, le tutele sono collegate alla funzione difensiva e alla riservatezza del rapporto professionale. L’ordinanza richiama, tra le pronunce successive, Sez. II, n. 44892/2022, Morgantini, relativa a un difensore che era anche indagato.

Un diverso indirizzo esclude invece le garanzie quando il procedimento riguarda un reato attribuito allo stesso avvocato. Secondo questa lettura, l’art. 103 c.p.p. tutela l’attività svolta nell’interesse dell’assistito in forza di un mandato difensivo, ma non istituisce una prerogativa personale del professionista né uno schermo rispetto alle indagini a suo carico. L’ordinanza richiama, in particolare, Sez. II, n. 44941/2024, Addeo.

La rimessione alle Sezioni Unite

La Sesta Sezione ha rilevato un contrasto tra le decisioni delle sezioni semplici e una tensione dell’indirizzo restrittivo con i principi già affermati dalle Sezioni Unite. Per questo ha disposto la rimessione ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p., che impone il passaggio alle Sezioni Unite quando la sezione semplice non intenda conformarsi a un principio di diritto da esse già enunciato.

Il quesito sottoposto al massimo consesso riguardava, in sostanza, se le garanzie dell’art. 103 c.p.p. si applichino anche quando il difensore sia sottoposto a indagine oppure siano riservate al difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui occorre compiere l’atto di ricerca della prova. L’ordinanza non ha deciso la legittimità concreta del decreto né ha definito tutte le questioni del ricorso: ha rimesso alle Sezioni Unite il nodo interpretativo sull’art. 103 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che le garanzie dell’art. 103 c.p.p. per ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori si applicano anche quando il difensore sia la persona sottoposta a indagine.

L’esito risolve il contrasto sul punto centrale in favore dell’applicabilità delle garanzie anche in presenza della qualità di indagato del professionista. La scheda ufficiale riporta il principio affermato; il commento alla rimessione va quindi letto insieme a questo aggiornamento, senza attribuire alla decisione motivazioni ulteriori rispetto a quelle rese note.

Fonte: Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI penale, ordinanza n. 22178/2026, R.G. n. 6868/2026, deliberata il 23 aprile 2026 e depositata il 16 giugno 2026; Sezioni Unite, questione penale decisa nel ricorso R.G. n. 6868/2026, udienza 24 settembre 2026.

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