Abstract
Con la sentenza n. 32652/2026, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che l’attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta esclusivamente dal decorso del tempo o dal rispetto delle prescrizioni imposte.
In materia di maltrattamenti in famiglia, inoltre, il silenzio della persona offesa, che non abbia manifestato opposizione alla sostituzione della misura, non può essere interpretato come assenza di pericolo o di timore per la propria incolumità.
Il caso esaminato dalla Corte
L’imputato, condannato alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 572 c.p., aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l’abitazione di una cugina.
Il Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta e il successivo appello era stato respinto dal Tribunale del Riesame.
L’interessato proponeva quindi ricorso per Cassazione, sostenendo, da un lato, che il tempo già trascorso in custodia cautelare avrebbe dovuto determinare un’attenuazione delle esigenze cautelari e, dall’altro, che non vi fosse un concreto pericolo di reiterazione, anche perché la persona offesa, informata della richiesta di modifica della misura, non aveva presentato osservazioni contrarie.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Il tempo trascorso non è sufficiente
Secondo la Cassazione, il semplice decorso del tempo durante l’esecuzione della misura cautelare non dimostra, di per sé, il venir meno o l’attenuazione del pericolo di reiterazione.
È necessario che emergano ulteriori elementi, dotati di effettivo valore sintomatico, dai quali possa desumersi un cambiamento della situazione valutata al momento dell’applicazione della misura.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva fondato le proprie doglianze essenzialmente sul periodo già trascorso in carcere e sulla volontà di sottoporsi a un programma di recupero per soggetti maltrattanti.
Tali elementi, tuttavia, non sono stati ritenuti sufficienti. La mera intenzione futura di intraprendere un percorso trattamentale, infatti, non equivale all’effettivo avvio di un processo di cambiamento e non consente automaticamente di ritenere attenuato il rischio di nuove condotte.
La Corte ha inoltre osservato che un percorso di recupero avrebbe potuto essere avviato anche durante la detenzione carceraria. Per tale ragione, la sua prospettazione non era idonea, da sola, a giustificare la sostituzione della misura.
Il silenzio della persona offesa non equivale a consenso
Particolarmente rilevante è il passaggio relativo alla posizione della persona offesa.
La Cassazione ha chiarito che l’interlocuzione della vittima in merito alla richiesta di sostituzione della misura costituisce una facoltà e non un obbligo.
Di conseguenza, il suo silenzio non può essere interpretato come prova dell’assenza di pericolo, né può automaticamente operare a favore dell’imputato sottoposto a misura cautelare.
Una diversa interpretazione finirebbe per trasformare una misura disposta a tutela della persona offesa in un obbligo informativo posto a suo carico. La vittima, infatti, non può essere chiamata a manifestare necessariamente il proprio timore o a fornire ulteriori elementi per impedire la sostituzione della misura.
Il giudice deve quindi svolgere autonomamente la valutazione sulla concretezza e sull’attualità del pericolo, senza attribuire valore decisivo alla mancata opposizione della persona offesa.
La valutazione del pericolo nei reati abituali
La Corte ricorda che l’accertamento delle esigenze cautelari deve fondarsi su elementi concreti, tra cui la durata e l’intensità della condotta illecita e gli aspetti della personalità dell’autore.
Questa valutazione assume particolare rilievo nei reati abituali, come i maltrattamenti in famiglia, nei quali il rischio di reiterazione deve essere esaminato con attenzione anche in considerazione della particolare vulnerabilità della vittima.
Il pericolo non può essere ricostruito sulla base di valutazioni astratte, ma deve essere desunto dalle caratteristiche specifiche della vicenda e dalla condotta concretamente tenuta dall’imputato.
Nel caso esaminato, il Tribunale aveva ritenuto persistente la pericolosità dell’imputato sulla base di dati obiettivi, tra cui la gravità della pena inflitta, nonostante la riduzione riconducibile al rito abbreviato, e l’assenza di elementi concretamente indicativi di un mutamento della situazione originaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del Riesame e ha dichiarato inammissibile il ricorso.
All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio importante: la sostituzione della custodia cautelare non può fondarsi soltanto sul tempo trascorso in carcere, sul rispetto delle prescrizioni o sulla dichiarata intenzione di intraprendere un percorso di recupero.
Nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia, il giudice deve verificare in concreto se siano intervenuti fatti nuovi e realmente indicativi di un cambiamento dell’imputato.
Il mancato intervento della persona offesa, invece, non può essere equiparato a un consenso alla scarcerazione né può sollevare il giudice dall’obbligo di valutare autonomamente la permanenza del pericolo.
Fonte: Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 32652/2026, Sesta Sezione penale.
