Stupefacenti: la Cassazione distingue tra fatto lieve occasionale, non occasionale e abituale

Abstract

Con la sentenza n. 32649/2026, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione chiarisce il rapporto tra occasionalità, non occasionalità e abitualità della condotta nei reati in materia di stupefacenti.

La decisione assume particolare rilievo perché esamina la nuova formulazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, distinguendo l’ipotesi del fatto lieve occasionale da quella del fatto lieve non occasionale e dalla condotta abituale, che invece esclude l’applicazione della fattispecie di lieve entità.

Il caso esaminato dalla Corte

La vicenda riguardava Rosario Di Natale, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per un procedimento relativo alla detenzione di sostanza stupefacente.

Il Giudice per le indagini preliminari di Gela aveva applicato la misura cautelare ritenendo sussistente il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale di Caltanissetta, investito della richiesta di riesame, aveva confermato il provvedimento.

Nel corso delle attività di controllo erano state rinvenute, all’interno dell’autovettura nella quale viaggiava l’indagato, quindici dosi termosaldate di cocaina. Presso la sua abitazione erano stati inoltre rinvenuti 213 grammi della medesima sostanza, ancora in forma di pietra.

La difesa aveva contestato la mancata applicazione dell’art. 73, comma 5, sostenendo che il Tribunale avesse attribuito rilievo esclusivamente al quantitativo di droga. Secondo la prospettazione difensiva, invece, avrebbe dovuto essere considerato il complessivo contesto della vicenda: la sostanza rinvenuta presso l’abitazione non era ancora suddivisa in dosi, la sua qualità sarebbe stata particolarmente scadente e l’indagato aveva dichiarato di cedere stupefacente soltanto a un numero ristretto di clienti abituali.

La difesa aveva inoltre sottolineato il comportamento collaborativo dell’indagato, il quale aveva consentito il controllo dell’autovettura, consegnato spontaneamente la sostanza stupefacente e indicato la persona dalla quale l’aveva acquistata.

La nuova struttura della fattispecie di lieve entità

La Corte prende le mosse dalla modifica dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 introdotta dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, entrato in vigore il 25 febbraio 2026.

La nuova disposizione stabilisce che il fatto non possa essere considerato di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o strumenti ovvero per le modalità dell’azione, la condotta venga posta in essere in modo continuativo e abituale.

Secondo la Cassazione, la modifica normativa ha determinato una progressione articolata su diversi livelli.

Vi è, innanzitutto, il fatto di lieve entità caratterizzato da occasionalità, riconducibile a una vicenda episodica e non inserita in un’attività stabile di spaccio.

Vi è poi il fatto che, pur conservando natura lieve, non sia occasionale. In questo caso la condotta rimane nell’ambito dell’art. 73, comma 5, ma viene punita più severamente, proprio perché il legislatore ravvisa un elemento di reiterazione o di precedente coinvolgimento nell’attività illecita.

Infine, vi è la condotta continuativa e abituale, che non può più essere qualificata come fatto di lieve entità. In questa terza ipotesi, dunque, la continuità e l’abitualità non determinano soltanto un aggravamento della pena, ma fanno venir meno la possibilità stessa di applicare la fattispecie attenuata.

La Corte individua così una progressione che va dal fatto lieve occasionale, al fatto lieve non occasionale, fino al fatto non lieve perché caratterizzato da continuità e abitualità.

La differenza tra occasionalità, non occasionalità e abitualità

Il passaggio centrale della sentenza riguarda la necessità di non sovrapporre concetti che, pur essendo collegati, hanno un diverso significato giuridico.

La Cassazione esclude che la distinzione possa essere risolta attraverso un criterio meramente quantitativo. Non è sufficiente, cioè, contare il numero delle condotte o fare riferimento automatico alla presenza di un precedente.

La reiterazione rappresenta certamente un elemento importante, ma deve essere valutata insieme alle modalità concrete dell’azione, agli strumenti utilizzati, alla quantità e alla tipologia della sostanza, alla presenza di una clientela, alla disponibilità di mezzi per il confezionamento e a tutti gli altri elementi dai quali possa emergere l’inserimento dell’autore in un’attività stabile.

Il fatto lieve occasionale è quello che si presenta come episodico ed estemporaneo, collegato a circostanze contingenti e non riconducibile a un’attività stabilmente orientata allo spaccio.

In questa prospettiva, la Corte precisa che la presenza di un precedente specifico non è, da sola, sufficiente a escludere automaticamente l’occasionalità. Il precedente deve essere valutato nel suo concreto significato, tenendo conto, ad esempio, del tempo trascorso e della diversità del contesto nel quale si era verificato.

La non occasionalità si colloca su un piano intermedio. Essa presuppone che la condotta non sia un episodio del tutto isolato, ma non richiede ancora quel grado di serialità e stabilità necessario per parlare di abitualità.

La sentenza richiama, sul punto, il precedente della Terza Sezione n. 5842 del 2025, secondo cui la non occasionalità può essere collegata all’esistenza di almeno un precedente specifico. La stessa Corte chiarisce, tuttavia, che il precedente costituisce soltanto uno degli elementi da considerare e non esaurisce l’intera valutazione.

La non occasionalità può infatti essere desunta anche da elementi oggettivi che dimostrino la reiterazione dell’attività illecita, pur in assenza dell’accertamento di una pluralità di autonomi episodi criminosi. La Cassazione richiama, a questo proposito, una precedente decisione relativa alla disponibilità di un libro-mastro contenente annotazioni di quantitativi di stupefacente e somme di denaro, ritenuto indicativo dell’inserimento della condotta in un’attività di spaccio non occasionale.

L’abitualità richiede qualcosa di ulteriore. Essa presuppone un livello più intenso di reiterazione e una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa.

La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite Tushaj in materia di art. 131-bis c.p., secondo cui il comportamento abituale presuppone l’esistenza di almeno due precedenti illeciti. Il riferimento viene utilizzato per evidenziare la differenza strutturale tra una condotta semplicemente non occasionale e una condotta espressiva di una vera e propria stabilità criminosa.

La sentenza, tuttavia, ribadisce che la valutazione non può essere compiuta in modo automatico o esclusivamente numerico. Anche il concetto di abitualità deve essere verificato alla luce del complessivo quadro fattuale.

L’applicazione dei principi al caso concreto

Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di escludere la fattispecie di lieve entità.

La motivazione, secondo la Corte, non si era basata soltanto sul quantitativo di cocaina rinvenuto. Il Tribunale aveva considerato la tipologia della sostanza, l’assenza di un reddito dell’indagato, la presenza di bilancini di precisione, il precedente specifico e le stesse dichiarazioni rese dall’interessato.

Era stato inoltre valorizzato il fatto che l’indagato avesse ammesso di cedere stupefacente a clienti abituali e di avere svolto la medesima attività anche in passato.

Questi elementi, considerati nel loro insieme, avevano consentito al Tribunale di ritenere che la detenzione non fosse riconducibile a un episodio isolato, ma si inserisse in un’attività di spaccio già avviata.

La Corte afferma, infatti, che l’indagato doveva ritenersi “fattivamente inserito nella filiera dello spaccio, in modo non episodico e non occasionale”.

È importante sottolineare che, nella motivazione della Cassazione, nessuno degli elementi viene considerato isolatamente decisivo. La presenza di una clientela ristretta, il precedente specifico, il quantitativo di sostanza o la disponibilità dei bilancini assumono rilievo proprio perché concorrono, nel caso concreto, a delineare un’attività non episodica.

La decisione non afferma, quindi, che ogni cessione a clienti abituali o ogni precedente specifico siano automaticamente incompatibili con la lieve entità. Il punto centrale è la valutazione complessiva del quadro probatorio e la possibilità di ricavare da esso l’inserimento stabile dell’autore nell’attività di spaccio.

Le esigenze cautelari e la conferma della custodia in carcere

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo relativo alle esigenze cautelari.

Il Tribunale aveva valorizzato la capacità dell’indagato di procurarsi un quantitativo elevato di stupefacente, nonché la disponibilità di strumenti destinati alla pesatura e al confezionamento.

La Cassazione ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la decisione con cui erano stati esclusi gli arresti domiciliari. Una parte significativa dello stupefacente era stata infatti rinvenuta proprio presso l’abitazione dell’indagato, mentre la prospettata temporaneità della custodia in quel luogo non era stata dimostrata.

Anche le problematiche familiari rappresentate dalla difesa, relative alla presenza di tre figli e alle condizioni di salute di uno di essi, non sono state ritenute sufficienti a superare la valutazione di inadeguatezza della misura domiciliare.

Quanto all’applicazione dell’art. 275, comma 4, c.p.p., la relativa richiesta è stata dichiarata inammissibile perché formulata per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.

Il principio affermato dalla Cassazione

La sentenza n. 32649/2026 chiarisce che la non occasionalità e l’abitualità non sono concetti equivalenti.

La condotta non occasionale può ancora rientrare nell’ambito della fattispecie di lieve entità, sebbene assoggettata a un trattamento sanzionatorio più severo.

L’abitualità, invece, esclude l’applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, perché dimostra una maggiore stabilità e serialità dell’attività criminosa.

Per stabilire quale ipotesi ricorra, il giudice non può limitarsi a considerare il dato ponderale o la mera ripetizione delle condotte. Deve verificare se il fatto rappresenti realmente un episodio isolato, se costituisca una condotta non occasionale oppure se riveli un’attività stabilmente organizzata e una concreta propensione alla reiterazione dello spaccio.

La decisione è stata adottata in sede cautelare e non costituisce una pronuncia definitiva sulla responsabilità dell’imputato.

Fonte: Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 32649/2026, Sesta Sezione penale.

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