Interrogatorio preventivo e misure cautelari: la decisione delle Sezioni Unite

Abstract

Con la sentenza n. 28898/2026, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione sono intervenute sul nuovo istituto dell’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., chiarendone l’applicazione nei procedimenti che coinvolgono più indagati.

La decisione affronta due questioni particolarmente rilevanti: se le ragioni che consentono di omettere l’interrogatorio per un indagato possano estendersi anche agli altri coindagati e quali siano le conseguenze processuali della sua mancata celebrazione.

Che cos’è l’interrogatorio preventivo?

La legge n. 114 del 2024 ha introdotto, in determinati procedimenti cautelari, il diritto della persona sottoposta alle indagini a essere interrogata dal giudice prima dell’applicazione della misura.

La finalità è consentire all’indagato di conoscere la richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero e di presentare elementi utili alla propria difesa prima che il giudice decida se limitarne la libertà personale.

L’interrogatorio preventivo, tuttavia, non è sempre obbligatorio. La legge prevede specifiche eccezioni, legate, ad esempio, al pericolo di fuga, all’inquinamento probatorio o al concreto pericolo di commissione di determinate categorie di reati particolarmente gravi.

Il caso sottoposto alle Sezioni Unite

La vicenda riguardava un procedimento nei confronti di più indagati, destinatari di una misura cautelare personale.

Il ricorrente lamentava che la misura fosse stata applicata senza essere stato previamente interrogato, nonostante le condizioni che consentivano di derogare all’interrogatorio riguardassero la posizione di un altro coindagato.

La questione era quindi la seguente: in presenza di più indagati e di reati connessi o probatoriamente collegati, la possibilità di applicare la misura senza previo interrogatorio nei confronti di uno di essi può estendersi automaticamente anche agli altri?

Le Sezioni Unite hanno risposto negativamente.

Ogni posizione deve essere valutata autonomamente

Secondo la Corte, la posizione cautelare di ciascun indagato deve essere esaminata separatamente.

Il fatto che i reati siano connessi o che gli indagati siano coinvolti nella medesima richiesta cautelare non consente di estendere automaticamente a tutti una deroga prevista soltanto per alcuni.

In altre parole, se per un indagato ricorrono le condizioni che permettono al giudice di applicare la misura “a sorpresa”, ciò non comporta che anche gli altri coindagati perdano il diritto al contraddittorio preventivo.

Le esigenze organizzative o di gestione unitaria del procedimento non possono prevalere sul diritto della singola persona a essere ascoltata prima dell’adozione di una misura che incide sulla sua libertà.

La Corte ha quindi affermato che il giudice non può procedere all’interrogatorio soltanto dopo l’esecuzione della misura anche nei confronti dei coindagati per i quali l’interrogatorio preventivo era invece obbligatorio.

Che cosa accade se l’interrogatorio viene omesso?

Le Sezioni Unite hanno chiarito anche la natura del vizio derivante dall’omissione dell’interrogatorio.

Quando l’interrogatorio preventivo è previsto dalla legge, la sua mancata celebrazione determina una nullità generale a regime intermedio, perché viene leso il diritto dell’indagato a partecipare alla fase che precede l’adozione della misura cautelare.

La nullità può essere dedotta per la prima volta davanti al Tribunale del riesame e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.

Non è quindi necessario che la difesa la eccepisca immediatamente durante il successivo interrogatorio di garanzia. Né il silenzio dell’indagato, né le eventuali dichiarazioni rese dopo l’applicazione della misura possono sostituire l’interrogatorio che avrebbe dovuto svolgersi prima.

L’interrogatorio preventivo, afferma la Corte, non ammette equipollenti: quello successivo non può sanare automaticamente il vizio originario dell’ordinanza cautelare.

L’esito del procedimento

Nel caso concreto, la Corte ha riconosciuto che il ricorrente aveva diritto a essere interrogato prima dell’applicazione della misura.

L’ordinanza cautelare è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice competente per la rinnovazione dell’atto e conseguente cessazione della misura cautelare. La decisione è stata pronunciata il 15 gennaio 2026 e depositata il 30 luglio 2026.

Perché questa decisione è importante?

La sentenza rafforza la funzione dell’interrogatorio preventivo come effettivo strumento di garanzia e non come semplice adempimento formale.

Quando è in gioco la libertà personale, ogni posizione deve essere valutata individualmente. La presenza di più indagati o di reati collegati non può diventare una ragione per comprimere il diritto al contraddittorio di chi, secondo la legge, avrebbe dovuto essere ascoltato prima della decisione cautelare.

Cass., Sez. Un. pen., sentenza n. 28898/2026.

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